IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 8, comma 2, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
recante  istituzione  del Servizio nazionale della protezione civile,
che  dispone  l'emanazione  di  un  apposito   regolamento   per   la
composizione  ed  il  funzionamento  del  Consiglio  nazionale  della
protezione civile;
  Visto l'art. 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il Consiglio nazionale della protezione civile e' costituito con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per il coordinamento della protezione civile.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Si trascrive il testo del comma 2 nonche' del comma 3
          dell'art.    8  della  legge  n.  225/1992  istitutiva  del
          Servizio nazionale della protezione civile:
             "2.   Con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          adottato a norma dell'art. 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto  1988,  n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, sono emanate le  norme  per
          la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
             3.   Il  Consiglio  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, ovvero, per  sua  delega  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  2,  dal Ministro per il coordinamento
          della protezione civile. Il regolamento di cui al  comma  2
          del presente articolo dovra' in ogni caso prevedere che del
          Consiglio facciano parte:
              a)  i Ministri responsabili delle amministrazioni dello
          Stato interessate o loro delegati;
              b) i presidenti delle giunte regionali e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
              c)  rappresentanti  dei  comuni, delle province e delle
          comunita' montane;
              d) rappresentanti della Croce rossa  italiana  e  delle
          associazioni di volontariato".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.